AZIENDA

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONI E SERVIZI

La qualità prima di tutto

1. Dichiarazioni Generali.
Le presenti “Condizioni generali di spedizioni e servizi”, riportate anche sul sito ufficiale della Società www.itsa.it, si intendono integralmente accettate con la sottoscrizione in calce nelle modalità previste e comunque al momento dell’affidamento dei servizi alla ITSA. Cliente e ITSA Spa (di seguito le “parti”), in relazione ai servizi forniti, concordano che ITSA è sin d’ora espressamente autorizzata dal Cliente a nominare, per l’esecuzione dei servizi di spedizione, sdoganamento, logistica e tutti gli altri forniti, i vettori o sub vettori o fornitori necessari a seconda delle esigenze.


2. Formalità Doganali.
Ove richiesto dal Cliente, ITSA, con il ricevimento della spedizione, potrà eseguire tutte le formalità doganali obbligatorie, anche avvalendosi dei servizi di un agente dogale di propria fiducia. In tal senso il Cliente fornirà a ITSA tutti i necessari moduli doganali per l’importazione e/o l’esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo e corrispondente al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, ogni documento necessario alla buona riuscita dell’operazione doganale. ITSA fatturerà al cliente tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle formalità doganali (ad esempio dazi, imposte doganali, tasse, sanzioni, deposito, stivaggio, soste, nonché tutte le eventuali altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze di errori od omissioni od imprecisioni e/o ritardi da parte del Cliente o del destinatario e/o dei loro ausiliari nel fornire le informazioni necessarie per l’operazione commissionata ovvero nel preparare i documenti necessari o nell’acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze)


3. Responsabilità ITSA.
ITSA è esclusivamente spedizioniere secondo il disposto dell’art. 1737 cod.civ. e pertanto assume, in forza del mandato ricevuto dal Cliente, esclusivamente gli obblighi e le responsabilità  di cui all’art. 1739 cod. civ. e di tutte le normative vigenti in materia. Resta pertanto esclusa ogni responsabilità di ITSA per perdita, avaria e/o ritardo della merce in relazione al contratto di trasporto da essa concluso per conto del cliente, per i quali il cliente, terze parti avente diritto devono rivolgersi esclusivamente al vettore. Pertanto in caso di danni, furti o mancanze di merce, ITSA potrà rispondere secondo la normativa vigente solo ed esclusivamente nei casi in cui la ITSA sia effettivamente responsabile.
Resta comunque inteso tra le parti che ITSA non sarà mai responsabile nei confronti del Cliente e/o terze parti aventi diritto per risarcimenti eccedenti i massimali di responsabilità assunti per legge dai vettori terrestri, aerei, marittimi incaricati da ITSA in adempimento del mandato ricevuto dal Cliente. Tra ITSA e il Cliente è espressamente convenuta, in ogni caso, l’esclusione della risarcibilità da parte di ITSA di qualsivoglia danno indiretto, quale, a mero titolo esemplificativo, mancato guadagno, perdita d’interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto etc..
ITSA farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché i vettori da essa incaricati per conto del Cliente effettuino la consegna della spedizione secondo i termini indicati al Cliente. ITSA non potrà, tuttavia, essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nel prelievo, trasporto e consegna di qualsiasi spedizione.
ITSA non sarà in nessun caso responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo, come previsto per legge.


4. Responsabilità dei clienti.
E’ responsabilità dei clienti fornire alla ITSA tutti i documenti necessari per portare a termine spedizione, sdoganamento e consegna, ed i medesimi cliente sono responsabili verso ITSA come per legge in caso di omissioni e/o inesattezze. 


5. Assicurazione.
Qualora il Cliente intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla spedizione oltre i limiti di legge e/o convenzioni internazionali, potrà richiedere a ITSA di stipulare un’assicurazione per conto del Cliente atta a coprire il valore di mercato della merce con o senza diritti doganali  in caso di perdita o danneggiamento della spedizione e ne pagherà il relativo premio. La copertura assicurativa non coprirà, comunque, le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. E’ espressamente convenuto che eventuali danni al di là dei limiti di legge e/o convenzioni di cui al punto 3 non coperti da assicurazione o al di là dei limiti assicurabili sono direttamente assunti dal Cliente in proprio con pieno esonero di ITSA e dell’Assicurazione da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo, fermo il disposto dell’art. 3 che precede.


6. Richieste di risarcimento.
Resta convenuto che le richieste di risarcimento sono limitate ad una per spedizione e che dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate per iscritto dal Cliente a ITSA entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente in materia, e che l’eventuale transazione o regolamento raggiunto, dovrà considerarsi omnicomprensivo e definitivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo alla richiesta stessa.


7. Pagamento dei corrispettivi.
I pagamenti delle fatture ITSA emesse per i servizi forniti e quelle dei diritti doganali verranno effettuati da parte del Cliente in base alle condizioni specificate nell’offerta commerciale ITSA.
La ITSA si riserva in qualsiasi momento il diritto, a fronte di ritardati o mancati pagamenti, di variare le condizioni specificate in offerta; in tal caso il cliente sarà avvisato mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal cliente stesso.
E’ in ogni caso fatto espresso divieto al cliente l’omissione di pagamenti di fatture ITSA sulla base di pretese inadempienze di ITSA: resta infatti inteso tra le parti che il cliente non potrà trattenere crediti di ITSA in via di compensazione, che viene espressamente esclusa sia parzialmente che totalmente tra le parti.


8. Spedizioni non accettabili per il trasporto ed avvertenze generali.
In assenza di particolari e preventivi accordi scritti, ITSA considera inaccettabili le merci che siano classificabili come materiale a rischio o pericolose o merci di cui sia stato proibito il trasporto o siano sottoposte a particolari restrizioni da parte di ADR, IATA, ICAO, IMO, Autorità di Stato etc... Qualsivoglia danno a persone o cose, multe e sanzioni derivanti dall’affidamento al vettore e/o sub vettore e/o loro ausiliari di merce esclusa dal trasporto come in precedenza detto, sarà sempre e in ogni modo a carico del Cliente in quanto responsabile principale nell’aver contravvenuto, anche in modo occulto, alle indicazioni fornite da ITSA e alle normative vigenti. I conferimenti d’ordine per spedizione/trasporto/sdoganamento sono disciplinati dalle regole del mandato di spedizione con rappresentanza così come da combinato disposto dell’art. 1704 del codice civile italiano e le norme del capo VI, del titolo II, del libro IV del codice medesimo. ITSA declina ogni responsabilità per ordini dati dal Cliente telefonicamente e non confermati per iscritto.


9. Istruzioni.
Le parti convengono che nell’ipotesi in cui il cliente ometta entro il termine di 10 giorni o quello maggiore o minore di volta in volta comunicato da ITSA di dare istruzioni precise e scritte circa il ritiro della merce/contenitore, ITSA si riterrà senza necessità di avviso libera di disporre della merce stessa anche ove munita di marchio, ed autorizzata alla sua vendita e/o cessione al vettore per il soddisfacimento dei crediti nascenti dalla spedizione, fermo restando l’obbligo del cliente di pagamento dei crediti di ITSA.


10. Offerte commerciali.
Le offerte commerciali saranno tempestivamente inviate ai clienti al momento in cui dovranno verificarsi rinnovi e/o variazioni delle condizioni economiche (noli, addizionali, soste, etc.) e saranno valide per tutto il periodo indicato. Eventuali spedizioni prenotate dopo la data di scadenza delle offerte potranno avere condizioni diverse da quelle dell’offerta scaduta. Le offerte potranno essere anche inviate su specifica richiesta del cliente.
I clienti non potranno opporre, al momento della ricezione delle  fatture e/o del pagamento, la mancata comprensione delle offerte. Sarà responsabilità dei clienti, e dovere della ITSA, chiarire tutti gli aspetti e i dubbi relativi ai contenuti delle stesse.


11. Foro Competente.
Qualunque controversia, derivante od occasionata dal presente contratto sarà devoluta all’esclusiva competenza territorialE del Foro di Roma, in deroga all’ordinaria competenza territoriale e con l’espressa esclusione di ogni altro foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia foro in generale che facoltativo ex art. 20 c.p.c.).

 

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