Incoterms 2010
16 novembre 2010La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha approvato il testo dei nuovi Incoterms 2010, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Come noto, trattasi delle condizioni che disciplinano il contratto di compravendita internazionale (ma che possono trovare applicazione anche per quanto attiene al contratto stipulato in ambito nazionale) relativamente alle modalità di adempimento dell’obbligo di consegna della merce, individuando responsabilità , spese ed i rischi connessi: la loro funzione dunque è di agevolare gli scambi di merci, stabilendo chiaramente le rispettive obbligazioni delle parti in un contratto di vendita, incrementando l’uniformità di trattamento tra paesi diversi e tra contraenti operanti in ambiti differenti, riducendo quindi il rischio di complicazioni legali.
Gli Incoterms sono perciò condizioni di vendita e non di trasporto, anche se la determinazione delle condizioni di vendita si riflette inevitabilmente anche sul contratto di trasporto.
Gli Incoterms vengono sottoposti a revisione periodica dalla Camera di Commercio Internazionale, con la collaborazione di tutte le sezioni operanti nei singoli Paesi, allo scopo di adattarli alle nuove pratiche commerciali, all’estensione dei traffici anche a nuovi Paesi, alle nuove modalità ed ai nuovi mezzi di trasporto.
La revisione attuale, inizialmente ritenuta non necessaria in quanto il testo dell’edizione 2000 è ampiamente utilizzato e considerato esaustivo, ha invece apportato modifiche considerevoli ed elaborate in massima parte nel corrente anno, tramite lavori di preparazione che si sono svolti sia presso le Sezioni nazionali, sia presso la sede di Parigi della Camera di Commercio Internazionale, con l’attiva partecipazione di Fedespedi e della Fiata. In particolare si è tenuto conto, fra l’altro, dell’importanza della containerizzazione, dei maggiori adempimenti relativi alla sicurezza e dell’aumento delle transazioni per via elettronica; inoltre per la prima volta le condizioni sono denominate “rulesâ€, intendendo così sottolinearne maggiormente il valore di “lex mercatoriaâ€.
Nell’ambito degli incontri svoltisi presso la Sezione italiana di ICC, Fedespedi (l’associazione degli spedizionieri) ha insistito ripetutamente per l’eliminazione della clausola EXW (o quantomeno per una sua profonda revisione) in considerazione dei notevoli problemi che derivano dalla sua utilizzazione, ma tali sforzi non hanno trovato seguito in ambito internazionale (presumibilmente per la pressione di Paesi nei quali è meno sentita la necessità di eliminare tale clausola).
I termini sono stati ridotti da 13 a 11, con la soppressione di DAF, DEQ, DES e DDU e la creazione di 2 nuovi termini (DAP e DAT) e divisi chiaramente in termini da utilizzarsi per il trasporto marittimo ed in acque navigabili interne e termini utilizzabili in presenza di qualsiasi modalità di trasporto:
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| Termini marittimi FAS (Free Alongside ship)
FOB (Free On Board) CFR (Cost and Freight) CIF (Cost Insurance and Freight) |
Termini per qualsiasi modalità  EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier) CPT (Carriage Paid To) CIP (Carriage and Insurance Paid To) DAT (Delivered At Terminal) DAP (Delivered At Place) DDP (Delivered Duty Paid) Â |
E’ stato abolito un caposaldo delle precedenti edizioni e cioè la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e dei costi: nei nuovi termini le merci si considerano consegnate quando sono a bordo.
Per quanto riguarda i 2 nuovi termini (DAT e DAP), studiati per essere utilizzati indipendentemente dalla modalità utilizzata, essi rispecchiano maggiormente le dinamiche attuali del trasporto: il DAT prevede che la consegna avvenga con la messa a disposizione della merce all’acquirente scaricata dal mezzo, mentre nel DAP la consegna si perfeziona con la merce ancora caricata sul veicolo con cui è stata trasportata.
